FIAV - Federazione Italiana delle Associazioni Avicole
Regolamento Notiziario "Avicoltura - Avicultura"
ART. 1
La federazione si prefigge di edire e pubblicare il notiziario federale "AVICOLTURA - AVICULTURA".
Esso è Organo Ufficiale della Federazione.
Lo scopo preminente della pubblicazione è tecnico-scientifico e si prefigge di divulgare norme,
tecniche e consigli sul corretto allevamento e selezione avicola.
ART. 2
Su di esso saranno pubblicati: i verbali delle assemblee generali sia ordinarie sia straordinarie con le rispettive eventuali modifiche statutarie e delibere; le modifiche allo standard apportate dal Comitato Tecnico-Scientifico; ogni qualsiasi altra modifica di norma o regolamento riguardante la Federazione. Verbali o estratti di quanto stabilito o concordato a livello europeo con l'Entente Europèenne; Ogni altra notizia o informazione che il Consiglio Direttivo Federale ritenga utile e/o necessaria per coordinare i rapporti e la collaborazione fra le varie Associazioni.
ART. 3
Organi del Notiziario sono: Il direttore il Comitato di redazione;
ART. 4
Il Direttore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo Federale. Esso deve: essere tesserato di un'associazione federata F.I.A.V o.n.l.u.s. avere idonee capacità professionali; iscriversi (essere iscritto) all'ordine dei giornalisti nell'apposito elenco regionale riservato ai direttori di testate a carattere tecnico-scientifico; tenere i contatti fra il Consiglio Direttivo Federale ed il Comitato di Redazione, per valutare di volta in volta le caratteristiche di pubblicazione; tenere i contatti e seguire la tipografia per quanto concerne la stampa; inviare copia degli articoli proposti per la pubblicazione al Comitato di Redazione per la conseguente valutazione; nel limite del possibile cercare di dare spazio e risalto ad ognuna delle associazioni federate provvedere alla spedizione del notiziario tramite l'Ufficio postale preventivamente concordato con l'Ente Poste. altresì può avvalersi di collaboratori esterni, anche non tesserati, purché il contributo da loro apportato al notiziario sia di alto valore tecnico-scientifico.
ART. 5
Il Comitato di Redazione è nominato dal Consiglio Direttivo Federale ed è composto da tre a cinque membri, uno dei quali può essere scelto anche fra i non tesserati purchè di idonee capacità tecnico-scientifiche. Esso, in stretta collaborazione con il direttore, ha il compito di facilitare l'acquisizione e la valutazione del materiale da pubblicare, dando il parere che deve essere ritenuto vincolante. Valuta gli scritti pervenuti da soci per la pubblicazione e non potrà ammettere quelli con carattere politico, offensivo o in contrasto con le finalità statutarie della federazione e/o in ogni modo lesivi dell'immagine della Federazione e dei suoi Organi;
ART. 6
Il Direttore cessa dalla carica: per dimissioni; per comportamenti in contrasto in contrasto con le norme statutarie e con il presente regolamento; qualora il rapporto di fiducia concesso venga meno in seguito ad avvenimenti o fatti particolarmente gravi a lui imputabili che ledano la Federazione, i suoi Organi e/o i suoi Associati
ART. 7
Il notiziario federale:
sarà inviato ad ogni singolo socio delle Associazioni federate (non sono ammesse spedizioni cumulative), sempre che la propria associazione abbia provveduto nei tempi stabiliti dal presente regolamento e cioè entro il 31 gennaio dell'anno in corso a fornire alla Federazione e al Direttore del periodico l'elenco dei soci completo di indirizzo postale e regolato la quota federale.
Sarà inoltre inviato, su indicazione del consiglio direttivo federale, ad enti pubblici od ad organismi privati e persone, sia italiane sia estere, a scopo promozionale e/o divulgativo.
È organo ufficiale della federazione pertanto in esso saranno pubblicati articoli e documenti riguardanti la vita della federazione e delle associazioni ad essa federate.
Potranno essere ammessi scritti riguardanti altre associazioni od enti non federate purchè di elevato valore tecnico e/o scientifico ed a scopo informativo.
Pubblicherà resoconti di manifestazioni che abbiano ricevuto riconoscimento dalla federazione
Potrà pubblicare calendari di manifestazioni avicole.
Ne è vietata la vendita e la sottoscrizione di abbonamento tramite denaro
Calea (TO) li 18 gennaio 2004

