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Associazione Friulana Avicoltori
Statuto

Titolo I
Costituzione - Sede - Durata - Scopi
Art.1

È costituita l'associazione fra gli allevatori di avicoli denominata A.F.A. Associazione Friulana Avicoltori - Regionale.

Art.2

La sede dell'associazione è presso il Presidente.

Art.3

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.4

L'associazione non persegue fini speculativi né di lucro e durante la sua vita non distribuisce anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L' associazione è libera, autonoma, apolitica, apartitica, confessionalmente neutra. Essa è costituita con le specifiche finalità.

  • a) di promuovere e diffondere l'allevamento degli avicoli di razza, mirato a conservare e migliorare le razze esistenti, al recupero di quelle rare o scomparse e alla selezione di nuove razze e colorazioni.
  • b) di promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola e l'informazione ai singoli soci.
  • c) di fornire ai propri soci allevatori i contrassegni inamovibili forniti da Enti Pubblici o di altri organismi ai quali l'associazione aderisce.
  • d) di promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre e concorsi.
  • e) di intervenire ufficialmente o promuovere l'intervento dei singoli soci a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali.
  • f) di acquistare le attrezzature necessarie all'allestimento di manifestazioni avicole.
  • g) di compiere ogni altro atto al raggiungimento del fine sociale.
Titolo II
Soci
Art.5

Il numero dei soci è illimitato.

Art.6

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che lo desiderano purchè non perseguano scopi speculativi e commerciali. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo. La durata della qualifica di associato è annuale dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. Sono istituite le seguenti categorie di soci:
a) soci ordinari
- 1. soci allevatori
- 2. soci non allevatori
b) soci onorari
Chi desidera diventare socio deve prendere visione del presente statuto e all'atto della presentazione dell'apposita domanda scritta si assume l'obbligo di osservarlo.

Art.7

L' ammontare della quota annuale d'iscrizione viene stabilito annualmente. La quota o contributo associativo non sarà mai rivalutabile.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:
a) mancato rinnovo dell'affiliazione per mancato pagamento della quota associativa.
b) rifiuto motivato da parte dell'associazione.
c) espulsione qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente statuto.

Titolo III
Organi dell'Associazione
Art.9

Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Revisore.
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese per l'assolvimento del mandato.

Assemblea Generale
Art.10

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. L'assemblea Generale rappresenta la totalità degli iscritti le sue deliberazioni vincolano tutti i soci i quali hanno i medesimi poteri di intervento e di voto. Sono garantite l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma del Codice Civile, la sovranità dell'assemblea dei soci associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art.11

L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario per l'eventuale cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le viene sottoposta. L'Assemblea Generale straordinaria è convocata per l'esame di modifiche del presente statuto, per gravi circostanze o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art.12

La convocazione dell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata tramite lettera raccomandata da inviare ad ognuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.13

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza propria o per delega di almeno la metà dei soci più uno. La seconda convocazione avrà luogo un ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art.14

I soci che non possono partecipare all'Assemblea Generale possono farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio può esprimere un solo voto oltre al proprio.

Art.15

L'Assemblea Generale elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore.

Presidente
Art.16

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea Generale. È eletto tra i soci, rimane in carica un triennio e può essere liberamente rieletto. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'asssociazione, presiede il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto coordina l'attività associativa, fa osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, sottoscrive gli atti sociali e rappresenta l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità e di fronte a terzi. Provvede inoltre a convocare l'Assemblea Generale nei tempi e nei modi prescritti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di questi vengono espletate dal Vice Presidente.

Art.17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura l'attività associativa. È composto da tre a nove membri compreso il Presidente, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nella prima riunione dopo l'elezione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Vice Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tramite lettera o avviso verbale o telefonico ogni volta che questi lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e deve gestire il patrimonio dell'Associazione in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  • a) esaminare le domande di ammissione di nuovi soci ed esprimere parere favorevole e contrario;
  • b) decretare l'espulsione dall'Associazione dei soci che non rispettano lo Statuto sociale;
  • c) promuovere l'adesione dell'associazione ad organismi aventi scopi simili od uguali a quelli dell'associazione stessa e a nominare i propri rappresentanti in seno a detti organismi;
  • d) autorizzare l'allestimento di mostre avicole.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo redigere entro il 31 marzo di ogni anno un rendiconto economico finanziario dell'attività nel corso dell'anno solare precedente, un piano programmatico corredato del relativo impegno di spesa dell'attività da svolgere nel nuovo anno. I bilanci, preventivo e consultivo, sono depositati, per trenta giorni, presso la segreteria dell'associazione, dove ciascun socio può prenderne visione. Il Consiglio Direttivo inoltre propone l'importo annuale della quota associativa che dev'essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art.18

Ogni membro del Consiglio Direttivo che per due volte consecutive o senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni viene ritenuto dimissionario e decade dalla carica. Viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto dall'Assemblea Generale. Viene seguita la stessa procedura in ogni altro caso di cessazione di carica. Il nuovo membro rimane in carica fine al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art.19

Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Può essere scelto dall'Assemblea Generale anche fra i non soci e dura in carica un triennio. Il controllo dallo stesso esercitato è di legalità e correttezza contabile. Il revisore redige una relazione con i risultati delle verifiche effettuate che deve presentare in occasione della convocazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del rendiconto economicpo finanziario. La carica di revisore non è compatibile con quella di consigliere.

Titolo IV
Patrimonio - Risorse
Art.20

Il patrimonio dell 'associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili di qualsiasi specie o natura a qualsiasi titolo pervenuti, da parte di soci e/o di terzi e divenuti proprietà dell'associazione;
b) da fondi liquidi e da titoli.

Le entrate sono costituite:
a) dai proventi delle quote associative.
b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di privati, associazioni, soci e Enti Pubblici.
c) da ogni altro corrispettivo versato da soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati.
d) dagli avanzi di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione non è mai distribuibile direttamente o indirettamente, tra i soci e deve essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Titolo V
Scioglimento
Art.21

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°162, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.