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CLUB ITALIANO BANTAM

STATUTO

Art. 1 :

Viene costituito un club specializzato di razza con il nome di CLUB ITALIANO della BANTAM.

Art. 2 :

La sede sociale è presso il "referente" in carica.

Art. 3 :

Possono essere membri del club solo gli allevatori regolarmente tesserati F.I.A.V. per l'anno in corso.
Qualora ciascun membro non rinnovi il tesseramento F.I.A.V. vedrà decadere anche quello del club, perdendo ogni forma di quota sociale.

Art. 4 :

Gli scopi del club sono:
- raggruppare allevatori e simpatizzanti della razza, favorendo e sviluppando relazioni e scambi tra gli stessi.
- sorvegliare e rispettare lo standard e la diffusione della razza.
- allevare rigidamente in selezione.
- redigere un albo di allevamento.
- organizzare giornate tecnico-scientifiche e almeno un incontro espositivo annuo.

Art. 5 :

Il club
- favorirà tutti gli scambi culturali e pratici assicurando un servizio gratuito a tutti i soci.
- si impegnerà presso le associazioni organizzatrici delle esposizioni in cui si svolgerà l'annuale incontro espositivo per agevolare il prezzo d'ingabbio.
- si impegnerà presso l'Ordine dei Giudici affinché vengano designati dei giudici scelti a maggioranza dagli allevatori.

Art. 6 :

Per il momento è previsto un "referente" con compiti puramente di segreteria, eletto a maggioranza dall'assemblea generale. Questa figura rimarrà in carica per due anni e sarà rieleggibile.

Art. 7 :

L'assemblea generale è composta da tutti i soci del club e si riunisce almeno una volta all'anno, possibilmente durante il momento espositivo.
Un'assemblea straordinaria può essere indetta qualora un terzo dei soci lo richieda.
È compito dell'assemblea generale eleggere il "referente", stabilire la quota sociale e approvare qualsiasi modifica allo statuto purchè comunicata due mesi prima dello svolgimento della stessa.
Tutto ciò che è approvato in assemblea generale diventa operativo quando ad essa ha partecipato il 50% dei soci iscritti.

Art. 8 :

Tutti i membri del club che andranno a nuocere gli scopi perseguiti dall'associazione, saranno radiati dopo che avranno espresso spiegazioni di fronte all'assemblea generale.

Art. 9 :

In caso di scioglimento, votato con maggioranza dai presenti all'assemblea generale, tutto l'attivo sociale sarà devoluto a scopi pari a quelli del club stesso.

Art. 10 :

Per qualsiasi altra questione si fa riferimento allo statuto F.I.A.V.